DETRAZIONE DEL del 36% ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE
La
detrazione spetterà, entro il limite di spesa di 48 mila euro, al condomino
disabile che ha sostenuto integralmente le spese di installazione.
Agenzia
Entrate, 1 agosto 2008,risoluzione 336/E- "DETRAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE"
SOLUZIONE
INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante ritiene che sussistano
tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente per poter godere della detrazione
fiscale del 36%, delle spese interamente sostenute, per un tetto massimo di spesa
di euro 48.000, per l'istallazione del montascale che gli permette l'accesso al
piano garage. PARERE DELLAGENZIA DELLE ENTRATE
L'art.
1, comma 1, della l. n. 449/1997 e successive proroghe e modifiche, consente di
poter godere del beneficio fiscale della detrazione del 36% delle spese sostenute
ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di lavori di manutenzione,
anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per
la realizzazione di interventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c),
d) dell'art. 31 della l. n. 457/78 sulle singole unità immobiliari.
Tra le spese per le quali compete la suddetta detrazione fiscale sono comprese,
inoltre, quelle sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche e
per la realizzazione di ogni altro strumento che, attraverso la comunicazione,
la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, favorisca la
mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di
handicap gravi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In relazione alla detrazione in commento occorre rammentare che, ai sensi
dell' art. 35, comma 35-quater, del D.L. n. 223/2006, a decorrere dal 1/10/2006
il limite di 48.000 euro, che costituisce il tetto massimo di spesa su cui è
consentito calcolare la detrazione del 36%, deve essere riferito alla singola
abitazione. La circolare del 4/08/2006, n. 28 ha precisato, al riguardo,
che in virtù della modifica introdotta dal richiamato comma 35-quater,
il predetto limite che, in forza delle previgenti disposizioni, era riferito alla
persona fisica e alla singola unità immobiliare (cfr. circolare n. 57/98
par. 3), deve ora intendersi riferito esclusivamente all'immobile e va suddiviso
tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione. Tanto premesso, si ritiene
che la spesa sostenuta dal soggetto interpellante sia ricompresa tra gli interventi
edilizi sulle parti comuni di edifici residenziali atti a rimuovere le barriere
architettoniche previsti dall'art. 1 della legge 449 del 1997. Infatti, il
contribuente ha provveduto, previa autorizzazione dell'assemblea condominiale,
ad istallare un montascale che gli consente l'accesso al piano garage.
Per
quanto riguarda la misura della detrazione spettante, occorre determinare se l'interpellante
possa detrarre per l'intero la spesa sostenuta, entro il limite massimo di 48.000
euro, oppure se possa essere riconosciuta solo la spesa calcolata in base alla
quota millesimale. Questa Direzione Centrale, in un caso simile (risoluzione n.
264/E del 25 giugno 2008), inerente l'installazione nel cavedio condominiale di
un ascensore il cui costo era stato sostenuto per l'intero ammontare da un unico
condomino, riconobbe il beneficio fiscale della detrazione del 36%, per un tetto
massimo di spesa di euro 48.000, con riferimento alla parte di spesa corrispondente
alla ripartizione millesimale della tabella condominiale. La differenza sostanziale
tra il caso oggetto d'interpello e quello a suo tempo affrontato sta nel fatto
che, mentre l'ascensore diviene "oggetto di proprietà comune"
e quindi è utile e utilizzabile per tutti i condomini, il montascale è
prettamente necessario solo al soggetto istante in quanto mezzo d'ausilio per
il raggiungimento del piano garage. Gli altri condomini non hanno nè la
necessità e nè l'interesse ad utilizzare detto mezzo d'ausilio che
è necessario all'uso specifico del solo condomino disabile che ha sostenuto
integralmente la spesa. Pertanto, a parere della scrivente, il dott. ..., previo
adempimento degli obblighi fiscali previsti dal DM 18 febbraio 1998 n. 41, ha
diritto di godere del beneficio fiscale della detrazione del 36%, per un tetto
massimo di euro 48.000, delle spese integrali sostenute per l'istallazione del
montascale. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni
fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente
osservati dagli uffici.
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